La tutela dei lavoratori dalle vibrazioni in seguito all’emanazione del D.Lgs. 81/08 e S.M.I.

Premessa

Il D.Lgs. n. 81/08 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la  Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002,  prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela,  che vanno documentate nell’ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 81/08.

L’articolo 4 del D.Lgs. 81/08 prescrive in particolare l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è  previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN . La disponibilità di banche dati, ove siano accessibili  tali informazioni, rende più agevole l’effettuazione della valutazione dei rischi e  l’attuazione immediata delle azioni di tutela prescritte dalla D.Lgs. 81/08, senza dover ricorrere a misure onerose  e spesso complesse, a causa di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono frequentemente artefatti ed errori nelle misurazioni.

A tale riguardo è importante rilevare che l’analisi delle possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio prescritto dal D.Lgs. 81/08.

Tale prescrizione è di particolare rilevanza nel caso del rischio vibrazioni, in quanto sia nel caso dell’esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell’esposizione del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare comunque i livelli di esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio avviene nel  caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi la riduzione del rischio alla fonte è l’unica misura da adottare al fine di riportare l’esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva.

Ambiti di applicazione

Per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si intendono “le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari” (art. 2 comma 1, punto a).

Per vibrazioni trasmesse al corpo intero   si intendono “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide ” (art. 2 comma 1, punto b). (sono escluse dall’ambito di applicazione quelle tali da determinare effetti minori e di tipo differente, es. disagio della persona, mal da trasporti, etc.).

Tra le attrezzature possibili fonti di vibrazioni per il sistema mano-braccio vi sono ad es. martelli demolitori, ribattatrici, smerigliatrici, scalpellatori, motoseghe, decesplugliatori, etc.

Tra le macchine che possono trasmettere vibrazioni al corpo intero vi sono gru ed autogru, trattori, ruspe, carrelli elevatori, motociclette ed altri mezzi di trasporto, ambulanze, etc.

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    Valutazione dei rischi e valori limite giornalieri di esposizione

    L’articolo 4 (“Valutazione dei rischi”) del D.Lgs. 81/08 prescrive l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura specificate in allegato al Decreto. La valutazione, con o senza misure, dovrà essere programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente Il rapporto di valutazione dovrà precisare in dettaglio le misure di tutela del lavoratore, ivi compresa la sostituzione o l’adeguamento delle attrezzature fonti di vibrazioni.

    I valori limite, espressi come limiti di esposizione nelle 8 ore di lavoro, sono differenziati per il sistema mano-braccio ed il corpo intero e riportati in tabella 3 del decreto.

    Tabella 3 D.Lgs. 81/08 – Livelli di azione giornalieri e valori limite per l’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero.

    Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
    Livello d’azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s2 Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s2
    Vibrazioni trasmesse al corpo intero
    Livello d’azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s2 Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,15 m/s2

    Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve tenere conto degli effetti sulla salute e sicurezza, sia diretti che indiretti (risultanti, cioè, dalle interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature) o che possono essere incrementate ad esempio in caso di attività svolte a basse temperature.

    Saranno utilizzate le informazioni fornite dal costruttore dell’apparecchiatura ai sensi del D.Lgs. 459 (allegato 1 – Requisiti essenziali di sicurezza – punto 1.5.9. “Rischi dovuti alle vibrazioni: La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte”.

    Calcolo dei livelli di esposizione

    I livelli di esposizione del lavoratore per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono calcolati determinando il valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

    La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali, in accordo alla norma ISO 2631-1: 1997.

    Utilizzo dei valori dichiarati dal costruttore

    La “Direttiva Macchine” impone ai costruttori di macchine portatili tenute o condotte a mano di dichiarare, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per l’uso, “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2.5 m/s2”. Se l’accelerazione non supera i 2.5 m/s2 occorre segnalarlo”.

    Per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero i costruttori hanno l’obbligo di dichiarare “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta)  quando superi i 0.5 m/s2. Se l’accelerazione non supera i 0.5 m/s2 occorre segnalarlo”.

    Ciò significa che tutti i macchinari conformi alla Direttiva Macchine, che siano in grado di produrre esposizioni a vibrazioni superiori ai livelli di azione prescritti dalla Direttiva Vibrazioni, devono essere corredati della certificazione dei livelli di vibrazione emessi. Generalmente le certificazioni sono effettuate per ciascun macchinario in condizioni di impiego standardizzate, conformemente a specifiche procedure di misura definite per ciascun macchinario dagli standard ISO-CEN.

    Sulla base degli studi effettuati e dei dati di letteratura – ovvero in considerazione del fatto che i dati del costruttore sono forniti per condizioni standard e non per le condizioni reali di utilizzo –  ISPESL ha elaborato tre tabelle che riportano, per ciascun tipo di attrezzatura, i coefficienti moltiplicativi da utilizzare nella valutazione, al fine di migliorarne l’attendibilità.

    Le attrezzature sono elencate all’interno delle seguenti categorie: macchine con motore di combustione interna, elettriche, pneumatiche. ISPESL consiglia di utilizzare i dati del costruttore ed i relativi coefficienti moltiplicati se effettivamente le condizioni di utilizzo sono quelle considerate in tabella e se le condizioni di manutenzione del mezzo sono ottimali; lo stesso Istituto sconsiglia l’utilizzo della propria Banca Dati qualora il mezzo non sia effettivamente quello dichiarato, oppure non sia regolarmente mantenuto o sia utilizzato in condizioni operative realmente differenti. In tal caso, il datore di lavoro prediligerà la misurazione diretta delle vibrazioni, con le modalità e la strumentazione appropriate.

    Azioni a seguito della valutazione dei rischi

    Il D.Lgs. 81/08  prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione (mano braccio:  A(8) = 2,5 m/s2 ; corpo intero:0,5 m/s2) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:

    • Altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
    • Scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
    • Fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
    • Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
    • La progettazione e l’assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;
    • Adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche;
    • La limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
    • Orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;
    • La fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall’umidità.

    I DPI certificati antivibrazione ai sensi della norma ISO 10819 (1996) non mostrano elevate caratteristiche di protezione, ciononostante sono in grado, i guanti, di attenuare e non amplificare l’effetto delle vibrazioni trasmesse alla mano. ISPESL fornisce i livelli di protezione minima forniti con i guanti antivibrazioni per l’utilizzo di taluni utensili (es. per smerigliatrici angolari e assiali 40-60%, per martelli perforatori e demolitori < 10%).

    Banca Dati Nazionale Vibrazioni

    Come si è già detto, è facoltà del datore di lavoro utilizzare – secondo necessità – dati forniti dal costruttore (in base alla “Direttiva Macchine”, banche dati , misurazioni dirette.

    A tale fine, ISPESL ha messo a disposizione degli utenti in internet all’indirizzo www.sicurezza.com/ispesl la  Banca Dati Nazionale Vibrazioni, sviluppata alla luce  dell’esperienza maturata dall’ ISPESL e dalla Azienda USL 7 di Siena che hanno contribuito – in qualità di partner italiani – allo  sviluppo della prima banca dati europea, nell’ambito  del progetto europeo VINET (Vibration Injury Network: 1997-2001)

    La banca dati fornisce due tipologie di dati:
    – I valori di emissione dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine;
    – I valori di vibrazione misurati in campo secondo specifici standard internazionali di misura.

    Nelle pagine seguenti sono riportate, a titolo esemplificativo le schede estratte dalla banca dati relative a una motosega (vibrazioni HAV trasmesse al sistema mano-braccio) ed a un carrello elevatore alimentato elettricamente (vibrazioni WAV trasmesse al corpo intero). I fini della attendibilità della valutazione dei rischi, sono da applicare, ove disponibili per le attrezzature da analizzare, i coefficienti moltiplicativi delle tabelle ISPESL.

    Esempio HAV elenco utensili
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    Esempio WAV elenco mezzi
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